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chi siamo

Statuto

ASSOCIAZIONE LA BOTTEGA DEI TRADUTTORI APS

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

  1. È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), un’associazione avente la seguente denominazione: “LA BOTTEGA DEI TRADUTTORI APS”, in breve “BDT” da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Napoli, in via Camaldolilli, 206 – 80131 con durata illimitata.

 

  1. Il trasferimento di sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

 

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

 

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. interventi e prestazioni sanitarie;
  3. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  5. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  6. formazione universitaria e post-universitaria;
  7. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  8. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  9. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  10. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  11. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  12. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  13. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  14. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

  1. Nello specifico intende:

 

  • promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali e sociali, la divulgazione della cultura e la crescita professionale e umana attraverso il confronto e lo scambio reciproco tra i soci, caratterizzandosi in primo luogo come un “laboratorio di idee”;
  • contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
  • promuovere l’aggiornamento e la formazione continua e organizzare attività didattiche rivolte agli associati e/o a terzi per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
  • organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
  • avanzare proposte agli Enti pubblici e privati per promuovere e diffondere le suddette attività;
  • promuovere, diffondere e praticare ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, nonché per attuare le iniziative di studio;
  • istituire centri estivi e invernali con finalità culturali, ricreative, turistiche, del tempo libero e sportive;
  • organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo libero;
  • redigere e diffondere riviste, libri e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate;
  • gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia o all’estero. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;
  • esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L’individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo;
  • l’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
  • esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore con o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

 

Sono aderenti all’Associazione:

– i Soci Fondatori;

– i Soci Ordinari;

– i Soci Sostenitori o Benemeriti;

– i Soci Onorari;

 

  1. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione iniziale dell’Associazione.

 

  1. Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e che manifestano il genuino interesse di approfondire aspetti inerenti al settore della traduzione, maturando i requisiti di continuità professionale.

 

  1. Sono Soci Sostenitori o Benemeriti coloro che effettuano versamenti all’Associazione ritenuti di particolare rilevanza economica o simbolica.

 

  1. Sono Soci Onorari le persone fisiche o giuridiche che in qualsivoglia modo contribuiscono al progresso dell’Associazione – quali esponenti del mondo della scienza, della cultura, dell’associazionismo, dell’arte, dello sport e della politica – e si distinguono per il loro impegno nei medesimi ambiti in cui opera l’Associazione.

 

La divisione degli Aderenti dell’Associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi. In particolare, ciascun Aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

Nel caso in cui uno o più Soci sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell’Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l’Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

Tutti i soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni assunte dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio Ordinario persona fisica si acquisisce mediante presentazione e successiva accettazione della domanda effettuata in modalità online sul sito web dell’Associazione che attesti la volontà di adesione, la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, l’impegno a osservarne lo Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dall’Assemblea degli Aderenti e dal Consiglio Direttivo, che sarà valutata idonea o meno dal Consiglio Direttivo o da uno o più Soci qualificati nominati dal Consiglio Direttivo.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all’accoglimento della domanda stessa sottoposta a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e viene comunicata al richiedente tramite e-mail, il quale sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Non sono accettate domande di ammissione a Socio presentate da minorenni.

L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Ogni socio è ammesso all’Associazione dal momento della comunicazione dell’esito positivo della verifica della domanda e del pagamento della relativa quota associativa. L’iscrizione ha validità fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e può essere confermata di anno in anno, in assenza di recesso, con il pagamento della sola quota associativa, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre 15 giorni dalla data di accettazione della domanda. In caso di versamento dopo tale data si applicherà una penale del 30% sulla quota vigente. Resta inteso che il mancato pagamento della quota entro 30 giorni comporta la perdita della qualità di socio. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Il conferimento della nomina a Socio Sostenitore o Socio Onorario può essere proposto dai componenti del Consiglio Direttivo; l’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dalla proposta.

La qualità di socio persona giuridica si acquisisce esclusivamente previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo e previa delibera di accoglimento del medesimo organo nonché dal pagamento della quota associativa.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

  1. Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione e approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

 

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione, mancato pagamento della quota associativa annuale.

 

  1. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

  1. L’associato può sempre recedere dall’associazione; previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

 

  1. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

 

  1. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

 

  1. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

 

  1. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

 

  1. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6

(Organi)

 

  1. Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo (se nominato);
  • il revisore legale (se nominato).

 

  1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

 

ART. 7

(Assemblea)

 

  1. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

 

  1. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

 

  1. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

 

  1. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati anche a mezzo posta elettronica.

 

  1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

 

  1. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

 

  1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, l’eventuale Organo di Controllo, l’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli eventuali altri Organi sociali;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

 

  1. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

 

  1. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

  1. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 8

(Consiglio direttivo)

 

  1. Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

 

  1. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

 

  1. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

 

  • eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi sociali;
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;
  • individuare le attività diverse previste ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

 

  1. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

 

  1. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

 

  1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

 

  1. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

 

  1. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

  1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente per i terzi è prova dell’impedimento del Presidente.

 

  1. Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Tale nomina termina alla scadenza (o rinnovo) del Consiglio Direttivo. Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione. Cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all’Associazione.

 

  1. Il Segretario può assumere anche funzioni di tesoreria curando la documentazione contabile associativa e assumendo tutti gli impegni di natura contabile e fiscale.

 

  1. Le funzioni di Tesoriere possono essere demandate, dal Consiglio Direttivo, anche ad altro consigliere all’uopo nominato. In tal caso, la nomina termina alla scadenza (o rinnovo) stabilita dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

(Presidente)

 

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

 

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

 

  1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

 

  1. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

 

  1. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

 

ART. 10

(Organo di controllo)

 

  1. L’assemblea può deliberare la nomina dell’Organo di Controllo.

 

  1. L’Organo di controllo (anche monocratico), è nominato, inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

 

  1. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

 

  1. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

 

  1. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

 

ART. 12

(Patrimonio)

 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

ART. 14

(Risorse economiche)

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

 

 

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

 

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

 

  1. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

 

  1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

 

  1. Se ne ricorrono i presupposti imposti dalla legge l’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

ART. 17

(Libri)

 

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

 

  • libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

 

  1. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

ART. 18

(Volontari)

 

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

 

  1. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

 

  1. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

  1. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

 

  1. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

 

  1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

 

  1. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

ART. 19

(Lavoratori)

 

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

 

  1. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

  1. In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

  1. L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 21

(Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.